Statuto

Articolo 1
È costituita l’Associazione “Pro Cultura Aperta – APS” .
La durata dell’Associazione è illimitata.
La sede dell’Associazione è nel territorio comunale di Pisa. L’Assemblea dei soci ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
L’associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e ispirata a principi di democrazia.

Articolo 2
L’Associazione nasce per promuovere e sviluppare le destinazioni turistiche attraverso operazioni di marketing territoriale.
Scopo dell’Associazione è in particolare:
Promuovere la conoscenza dei beni culturali in particolar modo verso le nuove generazioni;
Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico;
Diffondere i principi del turismo sostenibile;
Ampliare la conoscenza dei beni culturali e del paesaggio attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori culturali e turistici, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura e il territorio come un bene per la persona ed un valore sociale;
Promuovere e far conoscere luoghi nascosti o poco frequentati da turisti
Rendere consapevoli gli abitanti del territorio delle bellezze storiche-artistiche e paesaggistiche che li circondano;
Facilitare la diffusione delle informazioni riguardanti i beni culturali e le destinazioni turistiche, specialmente attraverso le nuove forme di comunicazione digitale;
Veicolare informazioni riguardanti le destinazioni turistiche, i beni culturali e paesaggistici quando possibile attraverso licenze libere.
L’Associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le seguenti attività di interesse generale:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Articolo 3
L’ambito di riferimento dell’Associazione è l’intero territorio italiano.
L’Associazione è consapevole che non può operare su molte destinazioni turistiche contemporaneamente. Sarà cura del Consiglio Direttivo scegliere i territori sui quali concentrare le attività annuali, in base alle disponibilità dei soci e alle relazioni intraprese con gli attori sul territorio di riferimento.

Articolo 4
L’Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, di seguito sono elencate alcune in maniera non esaustiva:
attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film, blog tour, gite turistiche, tour guidati, trekking, passeggiate turistiche.
attività di formazione: corsi teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori culturali e studenti nell’ambito del turismo, dei beni culturali e paesaggistici, della storia locale.
attività editoriale: pubblicazioni di depliant, mappe e guide per cittadini e/o turisti, scrittura di blog di viaggio, realizzazione di siti internet per promuovere destinazioni turistiche, ampliamento di Wikivoyage e Wikipedia per i temi che riguardano le destinazioni turistiche.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5
Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
e il dovere di:
rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

Articolo 6
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 Codice del Terzo Settore le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Articolo 7
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

Articolo 8
Sono organi dell’Associazione:
Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo
Presidente
Organo di Controllo

Articolo 9
L’assemblea dei Soci è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati o cinque nel caso in cui il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.
L’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo o lo ritiene necessario.
La partecipazione all’Assemblea dei Soci può avvenire anche in maniera telematica.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10
L’assemblea dei Soci:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull’esclusione degli associati;
delibera sulle modificazioni dello statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre e massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate.
Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deciso dall’Assemblea dei Soci prima di ogni elezione. Qualora il numero sia inferiore a cinque in qualunque momento, nei modi previsti dall’articolo 9 del presente Statuto, possono essere eletti nuovi consiglieri. Il mandato di tali consiglieri integrati scade insieme agli altri consiglieri precedentemente eletti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti per cinque mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare con diritto di parola ma non di voto tutti i soci.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’Associazione,
attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci,
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
disciplina l’ammissione degli associati,
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il Presidente dell’Associazione presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e ed è eletto dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14
Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il vicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di Controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, nel rispetto della normativa sulla legge sulla riservatezza dei dati personali, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

Articolo 17
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.

Articolo 19
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 20
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 21
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 22
Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Articolo 23
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Articolo 24
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 25
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, in particolare al Codice del Terzo Settore.
Si rimanda inoltre ai regolamenti interni che normano il funzionamento dell’Associazione.